Ue il regolamento comunitario sulle informazioni ai consumatori in campo alimentare
|
Ecco le novità più importanti del regolamento:
- Tabella nutrizionale. Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (contenuto energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri, sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto. Come succede nel Regno Unito, potranno essere usati i semafori per indicare i cibi che contengono troppi grassi o zuccheri. - Dimensione minima. Le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere visibili. Per questo il carattere tipografico non deve essere inferiore a 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). - Luogo di provenienza. È obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame (così come era già stato previsto per quella bovina dopo l’emergenza mucca pazza). Il vincolo scatta entro due anni (entro tre per l’obbligo di indicare l’origine di latte e derivati). - Scadenza. La data di scadenza deve essere riportata anche sui prodotti confezionati singolarmente. - Allergeni. Le informazioni sugli allergeni devono essere fornite anche per cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense. Nella lista degli ingredienti, poi, devono essere messi in risalto con il grassetto o il colore. - Acqua. Deve essere dichiarata l’acqua aggiunta se nel prodotto finito è superiore al 5 per cento. - Caffeina. Le bibite, escluse tè, caffè e quelle a base di queste bevande, che contengono più di 150 mg/l di caffeina devono riportare la scritta “Tenore elevato di caffeina”, introdotta nel 2003, e l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”. - Insaccati. I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile. - Oli e grassi vegetali. Non basta più scrivere “oli/grassi vegetali”, bisogna indicare la tipologia (soia, palma, arachide, ecc…). - Congelati e surgelati. Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”. Bisogna indicare giorno, mese e anno di surgelazione o congelamento nei prodotti ittici, nella carne e nelle preparazioni a base di carne surgelati o congelati non lavorati. - Indicazioni fuorvianti. I consumatori non devono essere fuorviati dalla presentazione degli imballaggi alimentari, dal loro aspetto, dalla descrizione, dalla presentazione grafica. Devono essere facilmente identificabili gli alimenti simili ad altri, ma prodotti con ingredienti diversi (come, ad esempio, i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali). La carne o il pesce ottenuti dalla combinazione di più parti dovranno essere indicati come “carne/pesce ricomposti”. Tutte le diciture obbligatorie delle etichette devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Se la superficie della confezione è inferiore a 10 cm² basta riportare le informazioni essenziali (come allergeni, scadenza, peso netto, denominazione di vendita) |




I commenti sono chiusi.